Aggiornamento dati per informativa antimafia GSE

Il GSE, come segnalato sul proprio sito, richiede di aggiornare l’informativa antimafia ogni 12 mesi ai sensi del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i.

Il nostro studio è in grado di svolgere tale pratica, per info e costi è possibile contattarci telefonicamente allo 0546 622095 o all'indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Di seguito alcune info:

Cos'è l'informazione antimafia?
L’informazione antimafia, ai sensi del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i., è un provvedimento - rilasciato dalla Prefettura tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia - che attesta la sussistenza o meno, in capo a persone fisiche e giuridiche, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’articolo 67 del suddetto Decreto, e di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. In linea con l’art. 83, il GSE deve acquisire la documentazione antimafia prima di erogare incentivi.

Come sono individuati e quali sono i soggetti sottoposti alla verifica antimafia?
Gli operatori sottoposti alla verifica antimafia sono individuati tenendo conto delle disposizioni del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. Nello specifico, il GSE acquisisce periodicamente, per tutta la durata del periodo incentivante, l'informazione antimafia per tutte le persone fisiche e/o giuridiche che ricevono erogazioni per un valore complessivo superiore ad Euro 150.000[1]. Le verifiche antimafia sono effettuate in capo ai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e ai loro familiari conviventi. Per familiare convivente si intende “chiunque conviva" con i soggetti sottoposti ai controlli antimafia, purché maggiorenni. Sono comunque esclusi dalla verifica antimafia le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici e i soggetti di cui gli organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. . In merito, si rammenta che l'istanza di esenzione sarà sottoposta ad un'istruttoria da parte del GSE al fine di accertare il reale possesso, in capo al dichiarante, dei requisiti d'esenzione.

Quali sono le attività e i termini per il rilascio dell’informazione antimafia?
L'Operatore dovrà trasmettere al GSE, attraverso il portale web dedicato, la documentazione necessaria ai controlli antimafia, verificando la correttezza di tutti i dati richiesti. Il GSE, a sua volta, acquisisce la suddetta documentazione antimafia, e, a seguito del buon esito dei controlli formali effettuati, la trasmette alla Prefettura competete attraverso l'inserimento della richiesta di informazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia. Il rilascio della documentazione antimafia è conseguente all'accettazione - da parte della Prefettura di competenza - della richiesta avanzata dal GSE ed è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, salvo quando il soggetto risulti non essere censito o quando emergano, a carico dell'Operatore già censito, la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. In tali casi, il Prefetto effettua le opportune verifiche e rilascia l'informazione antimafia entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine, e in caso di mancata diversa comunicazione della Prefettura, il GSE, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. procede a conferire le erogazioni, sotto condizione risolutiva. In mancanza della trasmissione, da parte dell'operatore, della documentazione necessaria ai controlli antimafia, compilata, sottoscritta e corredata dei documenti d'identità in corso di validità di ogni dichiarante, il GSE ha la facoltà di procedere, cautelativamente, alla sospensione del contratto e di ogni altra eventuale forma di incentivazione in essere. La riattivazione delle erogazioni - salvo l'eventuale presenza di altri motivi ostativi - verrà disposta solo dopo trenta giorni dall'invio, da parte dell'Operatore, della documentazione necessaria attraverso il portale web dedicato e della corretta trasmissione della richiesta alla Prefettura competente attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia. In ogni caso, in base a quanto disposto dall'art. 92, comma 5, del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. , il GSE ha la facoltà di mantenere sospese le erogazioni fino alla ricezione dell'informazione antimafia liberatoria.

Qual è la validità dell’informazione antimafia?
L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano modifiche in relazione ai soggetti destinatari delle verifiche ex art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 86, comma 3, infatti, i legali rappresentanti delle persone giuridiche controllate, nel termine di trenta giorni dalla modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti da cui risulta predetta modifica. Trascorsi dodici mesi dall'acquisizione del GSE dell'informativa antimafia, vista la validità di tale provvedimento, l'operatore sarà tenuto nuovamente a trasmettere la documentazione propedeutica ai controlli, contenente i dati opportunamente aggiornati.

Quali sono gli effetti di un’informativa antimafia interdittiva?
Nei casi in cui l'informativa antimafia interdittiva sia adottata in un momento antecedente alla stipula di contratti, subcontratti, concessioni e/o al riconoscimento di erogazioni, il GSE non procede né alla stipula dei predetti contratti, subcontratti o concessioni né al riconoscimento delle erogazioni. Nei casi in cui l'informativa antimafia interdittiva sopraggiunga in un momento successivo alla stipula di contratti, subcontratti, concessioni e/o al riconoscimento delle erogazioni, il GSE adotterà tutti i necessari e conseguenti adempimenti di legge.

Al link di seguito è possibile visitare la pagina ufficiale del GSE che tratta l’argomento (in allegato il pdf): https://www.gse.it/servizi-per-te/supporto/antimafia/informazioni-generali

Super ammortamento 2018: Incentivi fotovoltaico per imprese

Cos’è il super ammortamento 130%?
Il super ammortamento al 130% è un misura introdotta con l’ultima Finanziaria.
Il suo scopo è quello di incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali da parte delle imprese italiane, attraverso la possibilità di usufruire di una maggiorazione del 30% del costo di acquisto del bene.
Consentendo così un’attribuzione di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria più elevati.
A chi è destinato il super ammortamento 2018?
Il super ammortamento al 130% è destinato a soggetti titolari di reddito d’impresa e a professionisti con reddito di lavoro autonomo anche svolto in forma associata, residenti in Italia che con stabile organizzazione nel nostro paese fanno investimenti in beni strumenti.
Aumenta la competitività della tua azienda
Le aziende consumano energia durante le ore di luce, quando il fotovoltaico produce di più. L’energia prodotta può così essere istantaneamente utilizzata, sfruttando l’impianto a pieno regime.
Le spese per i consumi energetici incidono in modo sempre più significativo e aggravano i bilanci: un’attività produttiva costante durante tutta la giornata si traduce in consumi energetici elevati.
Per un impresa installare un impianto fotovoltaico: permette di ridurre le spese sulla bolletta elettrica, producendo autonomamente l’elettricità di cui si ha bisogno.
L’incentivo fiscale insieme al fotovoltaico permette di ridurre in maniera importante l’investimento e velocizzare i tempi di rientro.

GSE - Rapporto Verifiche e Controlli anno 2017

Il GSE ha pubblicato i dati delle attività di verifica e controllo relative all’anno 2017 (Documento completo in fondo all’articolo). L’attività di verifica e controllo del GSE non sembra arrestarsi e anche nel 2017 si conferma il trend in negativo per i proprietari di impianti fotovoltaici. Vediamo una prima sintesi dei dati pubblicati dal GSE.
In oltre metà dei casi (54,7%) l’esito è stato negativo o parzialmente negativo, perché il GSE ha riscontrato delle irregolarità. In totale, quindi, le violazioni accertate ammontavano a 4.212 considerando le diverse categorie di tecnologie/interventi.
Guardando più da vicino il FV, il Gse ha concluso 3.051 procedimenti per questa tecnologia, di cui 1.171 – 38% circa del totale – hanno avuto un esito negativo o parzialmente negativo con più di 2.400 violazioni accertate.

Adempimenti per impianti fotovoltaici: le scadenze di Marzo 2018

Elenchiamo di seguito gli adempimenti obbligatori relativi agli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW.

AGENZIA DELLE DOGANE:va presentata la DICHIARAZIONE DI CONSUMO per l’anno 2017, pena l’ammenda da 500 fino a 3.000 euro da parte dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, nei casi di prolungata inadempienza, la sospensione da parte del GSE dell’erogazione della tariffa incentivante.

GSE: FUEL MIX: tutti i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kWp, che non operano in regime di Scambio Sul Posto, Cip 6/92 o incentivati con il Quinto Conto Energia con potenza fino a 1.000 kW, devono comunicare al GSE la quantità di energia elettrica prodotta nell’anno precedente.

AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico): RACCOLTA DATI TECNICI per produttori ed autoproduttori, che interessa gli operatori elettrici con potenza superiore a 100 kWp.

Il mancato o non corretto adempimento, può comportare sanzioni amministrative più o meno gravose da parte dei vari Enti. Per alcune tipologie di pratiche, il GSE, ha la facoltà di sospendere l’erogazione dell’incentivo fino all’avvenuto adeguamento.

Detrazioni fiscali del 50 e 65% confermate per tutto il 2018

Il 1° gennaio è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2018, che prevede una serie di novità per quanto riguarda le detrazioni fiscali del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e del 65% per interventi di risparmio energetico. Entrambe le misure sono state infatti estese fino al 31 dicembre 2018.

Tra le misure che beneficiano della detrazione fiscale del 50%, dedicata agli interventi di ristrutturazione di abitazioni e parti comuni degli edifici residenziali, è compresa l’installazione degli impianti fotovoltaici su tetto destinati al fabbisogno di energia elettrica dell’abitazione, con un limite massimo di 96mila euro per unità immobiliare, nonché dei sistemi di accumulo abbinati al solare.

Per i condomini, inoltre, le legge prevede la stabilizzazione dell’ecobonus del 65% fino al 202.

Infine, entra in scena una nuova detrazione, fino all’85%, per i lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico e contemporaneamente alla riqualificazione energetica effettuati nei condomini.

Pagina 3 di 13

CookiesAccept

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per personalizzare i contenuti. Per informazioni o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie leggi la nostra Cookie Policy

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando su qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Per saperne di piu'

Approvo