Aggiornamento dati per informativa antimafia GSE
Il nostro studio è in grado di svolgere tale pratica, per info e costi è possibile contattarci telefonicamente allo 0546 622095 o all'indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Di seguito alcune info:
Cos'è l'informazione antimafia?
L’informazione antimafia, ai sensi del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i., è un provvedimento - rilasciato dalla Prefettura tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia - che attesta la sussistenza o meno, in capo a persone fisiche e giuridiche, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’articolo 67 del suddetto Decreto, e di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. In linea con l’art. 83, il GSE deve acquisire la documentazione antimafia prima di erogare incentivi.
Come sono individuati e quali sono i soggetti sottoposti alla verifica antimafia?
Gli operatori sottoposti alla verifica antimafia sono individuati tenendo conto delle disposizioni del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. Nello specifico, il GSE acquisisce periodicamente, per tutta la durata del periodo incentivante, l'informazione antimafia per tutte le persone fisiche e/o giuridiche che ricevono erogazioni per un valore complessivo superiore ad Euro 150.000[1]. Le verifiche antimafia sono effettuate in capo ai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e ai loro familiari conviventi. Per familiare convivente si intende “chiunque conviva" con i soggetti sottoposti ai controlli antimafia, purché maggiorenni. Sono comunque esclusi dalla verifica antimafia le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici e i soggetti di cui gli organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. . In merito, si rammenta che l'istanza di esenzione sarà sottoposta ad un'istruttoria da parte del GSE al fine di accertare il reale possesso, in capo al dichiarante, dei requisiti d'esenzione.
Quali sono le attività e i termini per il rilascio dell’informazione antimafia?
L'Operatore dovrà trasmettere al GSE, attraverso il portale web dedicato, la documentazione necessaria ai controlli antimafia, verificando la correttezza di tutti i dati richiesti. Il GSE, a sua volta, acquisisce la suddetta documentazione antimafia, e, a seguito del buon esito dei controlli formali effettuati, la trasmette alla Prefettura competete attraverso l'inserimento della richiesta di informazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia. Il rilascio della documentazione antimafia è conseguente all'accettazione - da parte della Prefettura di competenza - della richiesta avanzata dal GSE ed è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, salvo quando il soggetto risulti non essere censito o quando emergano, a carico dell'Operatore già censito, la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. In tali casi, il Prefetto effettua le opportune verifiche e rilascia l'informazione antimafia entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine, e in caso di mancata diversa comunicazione della Prefettura, il GSE, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. procede a conferire le erogazioni, sotto condizione risolutiva. In mancanza della trasmissione, da parte dell'operatore, della documentazione necessaria ai controlli antimafia, compilata, sottoscritta e corredata dei documenti d'identità in corso di validità di ogni dichiarante, il GSE ha la facoltà di procedere, cautelativamente, alla sospensione del contratto e di ogni altra eventuale forma di incentivazione in essere. La riattivazione delle erogazioni - salvo l'eventuale presenza di altri motivi ostativi - verrà disposta solo dopo trenta giorni dall'invio, da parte dell'Operatore, della documentazione necessaria attraverso il portale web dedicato e della corretta trasmissione della richiesta alla Prefettura competente attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia. In ogni caso, in base a quanto disposto dall'art. 92, comma 5, del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. , il GSE ha la facoltà di mantenere sospese le erogazioni fino alla ricezione dell'informazione antimafia liberatoria.
Qual è la validità dell’informazione antimafia?
L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano modifiche in relazione ai soggetti destinatari delle verifiche ex art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 86, comma 3, infatti, i legali rappresentanti delle persone giuridiche controllate, nel termine di trenta giorni dalla modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti da cui risulta predetta modifica. Trascorsi dodici mesi dall'acquisizione del GSE dell'informativa antimafia, vista la validità di tale provvedimento, l'operatore sarà tenuto nuovamente a trasmettere la documentazione propedeutica ai controlli, contenente i dati opportunamente aggiornati.
Quali sono gli effetti di un’informativa antimafia interdittiva?
Nei casi in cui l'informativa antimafia interdittiva sia adottata in un momento antecedente alla stipula di contratti, subcontratti, concessioni e/o al riconoscimento di erogazioni, il GSE non procede né alla stipula dei predetti contratti, subcontratti o concessioni né al riconoscimento delle erogazioni. Nei casi in cui l'informativa antimafia interdittiva sopraggiunga in un momento successivo alla stipula di contratti, subcontratti, concessioni e/o al riconoscimento delle erogazioni, il GSE adotterà tutti i necessari e conseguenti adempimenti di legge.
Al link di seguito è possibile visitare la pagina ufficiale del GSE che tratta l’argomento (in allegato il pdf): https://www.gse.it/servizi-per-te/supporto/antimafia/informazioni-generali