IMU e Circolare Agenzia delle Entrate n.2/E. Impianti fotovoltaici non integrati

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E dell’1 Febbraio 2016 ha fornito i primi chiarimenti sull’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento alle modalità di stima della nuova rendita catastale per le centrali di produzione di energia da fonte solare ed eolica.

Tale norma consentirebbe ai proprietari di impianti fotovoltaici ed eolici di conseguire, con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2016, un risparmio molto significativo sull’IMU e TASI, mediante la ridefinizione della attuale rendita catastale.

Fotovoltaico - dal 1 gennaio 2016 iter semplificato per le domande di connessione

Con la delibera 400/2015/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico integra la disciplina relativa alle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti coerentemente alle disposizioni definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 maggio 2015 che ha approvato il Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti fotovoltaici con specifiche caratteristiche relative alla tipologia di impianto (tra cui, potenza nominale non superiore a 20kW; potenza non superiore a quella già disponibili in prelievo; realizzato presso cliente finale già dotato di punti di prelievo attivi in bassa tensione;...).

Le disposizioni adottate con la delibera hanno quindi la finalità di introdurre semplificazioni nei casi più semplici di connessioni (che, peraltro, sono anche i più numerosi).
In particolare la delibera 400/2015/R/eel, a fronte di impianti fotovoltaici aventi tutte le caratteristiche previste dal DM 19 maggio 2015 e per la cui connessione siano necessari esclusivamente lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura, prevede che:

1- l'iter di connessione possa essere avviato automaticamente, senza l'emissione del preventivo per la connessione da parte dell'impresa distributrice;
2- il richiedente versi all'impresa distributrice solo la quota fissa, pari a 100 euro, del corrispettivo per la connessione, evitando quindi il versamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo;
3- l'impresa distributrice attivi la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della Parte II del Modello Unico; a tal fine, l'impresa distributrice comunica tempestivamente al richiedente, secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento e come attualmente già previsto dal TICA, la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date;

Nei casi degli impianti di produzione che non rientrano tra quelli con le caratteristiche previste dal DM 19 maggio 2015, la delibera prevede, invece, che trovino applicazione le tempistiche e le modalità già definite dall'Autorità in materia di connessione degli impianti di produzione nel TICA, previa comunicazione dell'impresa distributrice al richiedente entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I del Modello Unico.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, che le imprese distributrici, nelle proprie Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC), definiscano una sezione dedicata per gli impianti fotovoltaici aventi tutte le caratteristiche previste dal DM 19 maggio 2015; e che, in particolare, la predetta sezione dedicata sia autonoma dalle restanti parti delle MCC, affinché sia di semplice e veloce lettura da parte dei richiedenti, descriva tutte le procedure necessarie, espliciti i corrispettivi da versare nei diversi casi e identifichi con chiarezza i soggetti ai quali il richiedente dovrà rivolgersi per le varie evenienze che potranno presentarsi durante la vita dell'impianto fotovoltaico, indicando anche un contatto telefonico e un indirizzo di posta elettronica.

Le nuove disposizioni si applicano, nei prossimi mesi, secondo le tempistiche previste dal DM 19 maggio 2015.

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Download delibera A.E.E.G. 400/2015
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GSE - Chiarimenti sull’applicazione della delibera 595/2014/R/eel per la regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti incentivati in cessione totale

Il GSE informa che dal 1° gennaio 2016 gli incentivi agli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, inclusi i fotovoltaici, saranno erogati esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dal gestore di rete, come previsto dalla delibera 595/2014/R/eel dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Per gli impianti fotovoltaici incentivati dal primo al quarto Conto Energia e per quelli alimentati da fonti rinnovabili incentivati con i decreti 24 ottobre 2005 e 18 dicembre 2008, per i quali si verifichino tutte le seguenti tre condizioni:

1) operino in regime di cessione totale;
2) non presentino un secondo punto di connessione alla rete elettrica per alimentare i servizi ausiliari;
3) non condividano il punto di connessione con altri impianti di produzione;

Si specifica che non è necessaria l’installazione di ulteriori apparecchiature di misura - se non diversamente previsto dalla normativa di riferimento - per rilevare l’energia elettrica prodotta da incentivare, in quanto l’energia elettrica misurata sul punto di connessione alla rete può essere considerata equiparabile a quella prodotta (art. 3, comma 1 dell’Allegato A alla delibera 595 2014/R/eel). In tal caso la produzione netta da incentivare viene calcolata dal GSE a partire dai dati di misura dell’energia elettrica immessa in rete rilevati e trasmessi dal gestore di rete competente.

E’ data comunque al produttore facoltà di installare l’apparecchiatura di misura per rilevare l’energia elettrica prodotta, a condizione che tale misura, comunicata al GSE dal gestore di rete, sia funzionale all’erogazione dell’incentivo.

Nel caso, invece, di impianti alimentati da fonti rinnovabili incentivati con i decreti 24 ottobre 2005 e 18 dicembre 2008, i cui consumi elettrici attribuibili a “servizi ausiliari di centrale” non siano alimentati dall’impianto di produzione, la produzione netta da incentivare viene calcolata a partire dai dati di misura dell’energia elettrica immessa in rete, opportunamente decurtata di un termine rappresentativo di tali consumi.

Per quanto riguarda il posizionamento delle apparecchiature di misura, nel caso di impianti di produzione costituiti da più porzioni incentivate, si specifica che è necessario disporre delle misure dell’energia elettrica prodotta dalla singola porzione incentivata, utilizzando il minor numero di misuratori possibili.

Si ricorda che i produttori sono obbligati a comunicare tempestivamente al GSE eventuali modifiche significative apportate all’impianto qualificato, incluse quelle derivanti dalla necessità di installare nuovi contatori di produzione. Tali modifiche devono essere comunicate al GSE, allegando documentazione adeguata a rappresentare il nuovo assetto impiantistico, come di seguito specificato:

- per impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico inviando una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;
- per impianti fotovoltaici inviando una PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o una raccomandata all’indirizzo Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.


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Ritiro dedicato (RID) - I prezzi minimi garantiti

L’energia elettrica immessa in rete dai produttori e ritirata dal Gestore dei Servizi Energetici con il meccanismo del ritiro dedicato viene valorizzata dal GSE al “prezzo medio zonale orario”, ovvero al prezzo medio mensile per fascia oraria - formatosi sul mercato elettrico - corrispondente alla zona di mercato in cui è connesso l’impianto.

I produttori di piccola taglia, con impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, possono ricevere dal GSE una remunerazione garantita (i cosiddetti “prezzi minimi garantiti”) per i primi 2 milioni di kWh annui immessi in rete, senza pregiudicare la possibilità di ricevere di più nel caso in cui la remunerazione a prezzi orari zonali dovesse risultare più vantaggiosa. I prezzi minimi garantiti sono aggiornati annualmente dall’Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG).

Alla fine di ogni anno, il GSE riconosce un conguaglio a favore degli impianti per i quali il ricavo associato ai prezzi orari zonali risulti più elevato di quello risultante dall’applicazione dei prezzi minimi garantiti.

Dal 2012 l’AEEG ha previsto una variazione nella determinazione dei prezzi minimi garantiti, che saranno differenziati per fonte rinnovabile utilizzata.

Nei documenti di seguito sono riportati i prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW di cui all’articolo 7.5 (del. AEEG 280/07), e i prezzi medi mensili suddivisi per fascia oraria e zona di mercato.

Prezzi minimi garantiti:
Download prezzi minimi garantiti anno 2013
Download prezzi minimi garantiti anno 2014
Download prezzi mininmi garantiti anno 2015

Prezzi medi mensili(suddivisi per fascia oraria e per zona di mercato):
Download prezzi medi mensili 2015

Vedi ulteriori info sul funzionamento del sistema RID e sui prezzi minimi garantiti

Fatturazione elettronica: dal 21 settembre attive sui Portali GSE le nuove funzionalità di fatturazione

Il GSE informa che, ai sensi del DM 3 aprile 2013, n. 55, dal 21 settembre 2015 saranno attivate, per i regimi commerciali Ritiro Dedicato – Tariffa Onnicomprensiva – Certificati Verdi – Tariffa Fissa Onnicomprensiva – Certificati Bianchi da CAR le funzionalità dei Portali GSE relative alle “Fatture Energy” emesse dagli operatori nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Dalla data sopraindicata il GSE emetterà - per conto degli operatori - le fatture in formato XML, provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle al Sistema di Interscambio - SDI.
Gli operatori sono tenuti ad effettuare la conservazione sostitutiva delle fatture e delle notifiche del Sistema di Interscambio, messe a disposizione dal GSE sui relativi Portali.
Al fine di rispettare le tempistiche di pagamento ad oggi previste, gli operatori dovranno, inoltre, completare il processo di fatturazione entro l’ultimo giorno del mese.
Il documento “Istruzioni operative relative alle Fatture Energy” fornisce maggiori dettagli in merito alle funzionalità del processo di fatturazione elettronica.
Tale processo sarà successivamente attivato, previa informativa sul sito del GSE, anche per il meccanismo di Scambio sul posto, per il quale rimangono allo stato attuale le precedenti modalità di fatturazione.

Per ricevere ulteriori informazioni in merito è possibile contattare il numero verde 800.16.16.16 o inviare una e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Download guida GSE alla fatturazione elettronica

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