Delibera A.E.E.G. 574/2014/R/eel - Integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale

Con la delibera 574/2014/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce alcune prime disposizioni relative all'integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale, con particolare riferimento alle modalità di accesso e di utilizzo della rete.

A seguito del documento per la consultazione 613/2013/R/eel, ed in attesa del completamento da parte del CEI dell'aggiornamento delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 al fine di definire i requisiti tecnici necessari per poter prestare servizi di rete, la delibera stabilisce le disposizioni finalizzate a consentire la gestione dei sistemi di accumulo, prevedendo che tali sistemi siano trattati come singoli impianti di produzione o come gruppi di generazione che costituiscono un unico impianto di produzione.

In merito alle modalità di accesso e di utilizzo della rete pubblica, il provvedimento prevede che ai fini del corrispettivo per la connessione si applichino le medesime disposizioni previste per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, e cioè corrispettivi a forfait per le connessioni alle reti in media e in bassa tensione e corrispettivi correlati ai costi effettivi e proporzionali alla potenza per le connessioni in alta e altissima tensione.

In merito al dispacciamento, si prevede in via transitoria la possibilità che i sistemi di accumulo costituiscano un'unità di produzione a se stante (unità di produzione programmabile) o che siano trattati come uno dei gruppi di generazione che, insieme ad altri, costituiscono un'unità di produzione programmabile o non programmabile in funzione delle caratteristiche degli altri gruppi di generazione. La delibera prevede, inoltre, che se l'energia prelevata dalla rete serve solo per l'alimentazione dei sistemi di accumulo e per quella dei servizi ausiliari di eventuali impianti di produzione, tali prelievi siano valorizzati sulla base del prezzo zonale orario, senza che siano applicate le tariffe di trasmissione, di distribuzione e gli oneri generali di sistema. Qualora invece il prelievo di energia elettrica dalla rete sia utilizzato anche per l'alimentazione di unità di consumo, la delibera prevede, oltre all'applicazione delle tariffe di trasmissione, di distribuzione e degli oneri generali, che la relativa valorizzazione avvenga a prezzo unico nazionale (con l'unica eccezione dei sistemi connessi alle reti di alta e altissima tensione in cui l'energia elettrica destinata agli accumuli viene valorizzata sulla base del prezzo zonale orario, ferma restando l'applicazione delle componenti tariffarie).

Relativamente al servizio di misura, la delibera definisce che sia erogato secondo quanto già previsto in materia di misura dell'energia elettrica prodotta e che le relative apparecchiature di misura rispondano alle fattispecie tecniche delle Norme CEI 0-16 e 0-21, di prossimo aggiornamento.

Inoltre la delibera precisa che l'installazione di sistemi di accumulo non è operativamente compatibile con gli incentivi previsti dai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 nel caso di impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto.

La delibera rimanda a successivo provvedimento la definizione dei servizi di rete che dovranno essere prestati dai sistemi di accumulo per i quali viene presentata una nuove richiesta di connessione. Tale successivo provvedimento dovrà essere emanato a seguito del completamento, da parte del CEI, dell'aggiornamento delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21. Da ultimo la delibera avvia un censimento su tutti i sistemi di accumulo per i quali è già stata presentata la richiesta di connessione per verificarne l'impatto sul sistema elettrico. In attesa dell'aggiornamento, da parte di Terna, GSE e imprese distributrici, delle regole tecniche e dei sistemi informatici, la delibera prevede che siano definite modalità transitorie affinché possa trovare applicazione dall'1 gennaio 2015.

Download delibera AEEG

Adeguamento alla Delibera A.E.E.G. 421/2014 per impianti con potenza superiore a 100kW in MT


Gli impianti oggetto della delibera, sono gli impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013. Tali impianti dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 Edizione III entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.

La norma CEI 0-16 al paragrafo 8.8.6 (servizi di rete), prevede infatti che per garantire la sicurezza in ogni condizione di esercizio della rete in Media (ed Alta) tensione, gli Utenti Attivi con generatori connessi alla rete MT sono tenuti a fornire i servizi di rete specificati nella Tabella 7 ed in particolare, per gli impianti eolici e con generatori statici, gli stessi devono partecipazione ai piani di difesa indicati al paragrafo 8.8.6.5.

La prescrizione si applica ai generatori eolici e statici di potenza maggiore o uguale a 100 kW. Tali generatori, su richiesta del Distributore, devono consentire il supporto di servizi di teledistacco con riduzione parziale o totale della produzione per mezzo di telesegnali inviati da un centro remoto. In regime transitorio la riduzione di potenza degli impianti di generazione, oggetto della delibera, dovrà avvenire secondo le modalità specificate nell’allegato M della Norma CEI 0-16. In poche parole si tratta di modalità di trasmissione tramite modem GSM in grdo di recepire messaggi da parte del gestore di rete per l’apertura del DDI e per i segnali di conferma dell’avvenuta apertura.

I produttori che inviano entro il 30 giugno 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste e che, se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, a un premio pari a:
a) 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia
b) 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia
c) 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia

Per ulteriori informazioni o per un'offerta contattateci al n. 0546 622095 o via mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

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GSE - Fotovoltaico: pubblicazione delle Istruzioni operative per la rimodulazione delle tariffe incentivanti

Il GSE, ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, ha pubblicato le Istruzioni operative riguardanti i meccanismi di rimodulazione delle tariffe incentivanti per gli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore ai 200 kW.

Nelle Istruzioni sono, inoltre, descritte le modalità di erogazione, secondo il criterio dell’acconto-conguaglio, delle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta dagli impianti solari fotovoltaici previste dal comma 2 dell’art. 26 della Legge.
Il comma 3 dell’articolo 26 della sopracitata Legge prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale incentivata superiore a 200 kW sia rimodulata a scelta dell’operatore sulla base di tre opzioni - a), b) e c) – descritte nelle Istruzioni.
La scelta dell’opzione potrà essere effettuata dai Soggetti Responsabili, dalle ore 8,00 del 4 novembre alle ore 23,00 del 30 novembre prossimo, esclusivamente attraverso l'applicazione web FTV/SR presente nel portale infomatico del GSE.

Si precisa che, in caso di mancata comunicazione, entro i termini indicati, dell’opzione da parte del Soggetto Responsabile, il GSE, come previsto dalla norma, applicherà la rimodulazione prevista alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 26.

Per eventuali chiarimenti in merito è possibile contattare il contact center del GSE al numero 800.16.16.16.

Download guida GSE

E’ obbligatorio installare dispositivi di ancoraggio permanenti sulle coperture?

Cosa dice la legge
Nel momento in cui la copertura diventa luogo di lavoro (come ad esempio interventi di bonifica, la manutenzione di impianti fotovoltaici, impianti solari, impianti di condizionamento, interventi su antenne e parabole, ecc…), è fatto obbligo a chiunque e in qualsiasi comune italiano fare uso di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), qualora non ci siano protezioni collettive (parapetti, ponteggi), come da DL 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza.
Di conseguenza la copertura deve essere dotata di idonei dispositivi di ancoraggio permanenti UNI EN 795:2002 - progettati ed installati per consentire l’accesso, il transito, l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza.

Il ruolo del Committente o Responsabile dei lavori (ai sensi dell’art. 89 del D.L. 81/2008)
Si preoccupa di far eseguire la manutenzione periodica dei dispositivi anticaduta, la manutenzione dei fissaggi strutturali e quella delle strutture di supporto. Mette a disposizione dell’esecutore dei lavori (sia impresa o lavoratore autonomo) l’elaborato tecnico della copertura, la dichiarazione di corretta posa dell’installatore, il manuale del produttore e la documentazione relativa alla manutenzione periodica dei dispositivi anticaduta. È responsabile della mancata messa a disposizione di quanto sopraelencato all’esecutore dei lavori (sia impresa o lavoratore autonomo)

Sei un amministratore di condominio o un privato e vuoi essere tutelato?
Al termine dei lavori accertati di avere:
-Certificati dei materiali installati (UNI -EN 795-2002) - dalla ditta produttrice
-Relazione di calcolo dei fissaggi dei dispositivi di ancoraggio alla struttura
-Elaborato grafico della copertura che prevede la disposizione degli ancoraggi strutturali e le indicazioni per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in sicurezza dal Tecnico abilitato - ingegnere e/o architetto
-Dichiarazione di corretta posa in opera e rilascio del programma di uso e manutenzione dei dispositivi (ART. 89 del D.L. 81/2008) - dall’installatore

Dal 1-1-2015 entrerà in vigore la delibera regionale 149 del 17/12/2013

Bando per la riqualificazione energetica di imprese turistiche e commerciali in Emilia Romagna con contributi fino al 40% a fondo perduto

SCOPO DEL BANDO
Il bando - approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 438/2014 e integrato da deliberazione di Giunta regionale n. 558/2014 - mette a disposizione 7 milioni di euro per sostenere la qualificazione ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale, in particolare dei settori del commercio e del turismo, attraverso il cofinanziamento di interventi finalizzati a promuovere il risparmio energetico, l’uso efficiente dell’energia e la valorizzazione delle fonti rinnovabili.

DESTINATARI
Possono fare domanda le piccole e medie imprese, compresi i consorzi e/o le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa o di associazione temporanea d’impresa, aventi sede operativa in Emilia-Romagna (intesa come sede in cui si svolge l’attività economica e in cui saranno realizzati gli interventi agevolabili ai fini del bando). Per quanto riguarda il settore del turismo, possono presentare domanda le imprese appartenenti alle categorie definite negli articoli 5-11 di cui alla legge regionale 16/2004 (strutture ricettive alberghiere, extraalberghiere e strutture ricettive all’aria aperta). Per quanto riguarda il settore del commercio, la misura si rivolge alle imprese che esercitano attività all’ingrosso o al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. Sono inoltre ammesse le imprese la cui attività rientra nelle categorie definite come stabilimenti balneari, termali, discoteche e sale da ballo.

GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Tra gli investimenti ammissibili figurano: - interventi integrati di risparmio energetico o di miglioramento dell’efficienza energetica e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; - installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono ammessi all’agevolazione gli interventi avviati dopo il 1° settembre 2013.

SPESE AMMISSIBILI
Ai fini del bando, le principali tipologie di spesa ammissibili sono le seguenti: - spese di progettazione, installazione, direzione lavori, collaudo; - spese per la fornitura dei materiali e la realizzazione di opere accessorie, qualora strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento; - consulenze specialistiche per la diagnosi energetica e la certificazione degli interventi; - polizze fideiussorie a sostegno della richiesta di pagamento di un anticipo del contributo.

REQUISITI MINIMI DEGLI INTERVENTI
Per essere ammessi a contributo gli interventi dovranno garantire requisiti prestazionali minimi – riferiti all’energia primaria risparmiata o all’energia primaria prodotta da fonti rinnovabili – variabili tra 2 a 5 TEP in funzione della tipologia di soggetto proponente.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE
I progetti presentati, per essere ammessi, dovranno comportare una spesa non inferiore a 20mila euro. Il contributo regionale è concesso nell’ambito della regola del “de minimis”, nella misura massima del 40% delle spese ammesse e fino ad un massimo di 150.000 euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il bando è valutativo a sportello. La percentuale di contributo riconosciuta, variabile tra il 30% e il 40%, terrà conto dei seguenti criteri: - contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra; - riduzione dell’impatto ambientale degli interventi realizzati; - contributo al risparmio energetico e/o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a seguito dell’intervento; - qualità economico-finanziaria del progetto (congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto, capacità di cofinanziamento dei proponenti).

Per informazioni potete contattarci allo 0546 622095 o via mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

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